1. All'articolo 60 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«3-bis) quando alcuno è scomparso in occasione di calamità naturali e non si hanno più notizie di lui, dopo un anno dal giorno dell'evento o, se il giorno non è conosciuto, dopo un anno dalla fine del mese, o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'evento stesso è avvenuto».
2. All'articolo 727 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nel caso in cui la scomparsa riguardi alcuno coinvolto in calamità naturali, di cui all'articolo 60, numero 3-bis), del codice civile, il termine previsto per far pervenire al tribunale eventuali notizie dello scomparso è di due mesi dalla data dell'ultima pubblicazione».
1. All'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, nei casi previsti dall'articolo 60, numero 3-bis), del codice civile».
2. Le eventuali spese legali sostenute dai parenti delle persone scomparse di cui alla presente legge sono detraibili dalle imposte di successione o dalle imposte sul reddito dei legittimi eredi.
3. Una quota parte delle risorse stanziate dallo Stato nei casi di calamità naturali è destinata alla copertura delle spese derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2.